Le unità in comodato fra genitori e figli: queste le agevolazioni

Limitata a pochi casi e con vantaggi economici tutti da verificare, se non addirittura con aggravi rispetto agli anni precedenti, è la norma inserita nella Legge di Stabilità 2016 che prevede la riduzione Imu/Tasi sugli immobili dati in comodato tra genitori e figli. Fino allo scorso anno l’immobile poteva essere assimilato ad abitazione principale, e quindi non avrebbe pagato, se si verificavano queste condizioni (tutte): 1) la delibera comunale Imu di riferimento doveva prevederlo espressamente e stabilire anche la condizione (o che l’agevolazione operasse limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 euro oppure che il nucleo familiare del comodatario avesse un valore Isee non superiore ai 15.000 annui); 2) l’assimilazione poteva essere applicata ad una sola unità immobiliare. Inoltre, molti Comuni potevano subordinare l’assimilazione all’ulteriore condizione che il contratto di comodato fosse regolarmente registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Ora la Legge di Stabilità 2016  introduce invece la riduzione al 50% della base imponibile Imu/Tasi per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: 1) il contratto sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate; 2) il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Ad esempio, nel 2016 il genitore possessore in uno stesso Comune di soli due appartamenti, entrambi non di lusso, di cui uno adibito ad abitazione principale, potrebbe concedere l’altro in comodato al figlio (questi vi deve trasferire la residenza) e beneficiare della riduzione Imu/Tasi del 50% prevista dalla Legge di Stabilità. L’immobile concesso in comodato sarà considerato per il comodante comunque come “seconda casa” e pertanto l’Imu e la TasiI 2016 saranno liquidate con le aliquote previste dal Comune per detti immobili ma con la riduzione del 50% della base imponibile. Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato. Il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita dichiarazione. Per chi ha già un contratto di comodato stipulato precedentemente, che rispetta le condizioni previste, deve fare solo la dichiarazione al Comune.

La registrazione del Contratto deve effettuarsi entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione in almeno 2 copie con firma in originale (una per l’ufficio e una per il proprietario o per il comodatario); una marca da bollo da euro 16 per ogni copia del contratto, copia del documento di identità del comodante e del comodatario; versamento di euro 200 (imposta di registro) su codice tributo 109T effettuato con modello F23; modello 69 compilato, per la richiesta di registrazione. Quindi il costo complessivo da sostenere per poter beneficiare della riduzione del 50% è di almeno euro 232 (200 euro imposta di registro + almeno 2 bolli da euro 16) + eventuali costi aggiuntivi se vi rivolgete a un consulente o ad una agenzia.

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